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Schede di Sicurezza

Redazione Schede di Sicurezza in conformità al CLP

Sei un produttore di prodotti chimici o cosetici, hai bisogno di elaborare o aggiornare  le tue Schede di Sicurezza? Uno staff di professionisti è pronto a revisionarle!

Le schede di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) sono il documento tecnico di sicurezza più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, esse contengono tutte le informazioni necessarie per la sicurezza, le proprietà chimico-fisiche, tossicologiche e ambientali necessarie per un corretto utilizzo e conservazione di sostanze e miscele, Consentono:
  1. al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso (elaborazione e stesura del DVR Decreto Legislativo 81/08)
  2. agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Le disposizioni per la redazione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici sono presenti nel regolamento CE n 1907/2006 (regolamento Reach) e successive modifiche dell’allegato II del Regolamento Reach (Regolamento 453/2010). L’elaborazione della scheda di sicurezza è obbligatoria, per sostanze e miscele classificate pericolose rispettivamente in base ai criteri di cui alla Direttiva 67/548/CEE e alla Direttiva 1999/45/CE o in base a nuovi criteri di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP), anche nei seguenti casi:
  1. sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII
  2. sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione, disposta dall’art. 59 del regolamento Reach
  3. su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti (in concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi) sostanze pericolose, oppure dotate di valore limite d’esposizione professionale o ancora rientranti nei casi di cui sopra.

Banca Dati di Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche

Il Ministero della Salute mette a disposizione una banca dati di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS), scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall’Unione Europea e contenute nell’Allegato VI al regolamento 1272/2008. La scheda di sicurezza rappresenta un indispensabile strumento di comunicazione nella catena d’approvvigionamento delle sostanze. Il Ministero della salute ha predisposto la banca dati che, con i suoi aggiornamenti mensili, consentirà di uniformare ed elevare la qualità delle informazioni contenute, e fornire al contempo un utile punto di riferimento per gli Organi predisposti alle attività di vigilanza. Tali modelli di schede di sicurezza potranno essere utilizzati, modificati ed integrati da tutti coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di sostanze, nonché da coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di miscele ai sensi dell’articolo 31 del regolamento Reach. Entra nella banca dati.

NUOVA NOTIFICA EUROPEA -UFI-:

Il 22 marzo 2017 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2017/542 che modifica il Reg.(UE) 1272/2008 (CLP) e ne costituisce l’Allegato VIII. Questo allegato introduce in Europa un’importantissima novità in termini di notifica delle miscele pericolose in quanto sancisce l’attività di armonizzazione delle informazioni da comunicare agli Organismi Competenti ai sensi dell’Articolo 45 del CLP. L’allegato VIII ha dato vita all’armonizzazione delle informazioni da comunicare agli Organismi Competenti al momento della notifica delle miscele. Tra queste informazioni che dovranno essere comunicate, una delle più importanti è il codice UFI (Unique Formula Identifier – Identificatore unico di formula), il quale avrà forti impatti anche sulle etichettature e sulle schede dati di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. l codice UFI è un codice che aiuterà i Centri Antiveleni ad identificare le miscele in maniera rapida e univoca. Le aziende che devono generare i codici UFI dovranno utilizzare lo strumento messo a disposizione dall’Agenzia Europea della Chimica. Esso è disponibile in tutte le lingue dell’Unione e lo si può trovare cliccando qui. L’obbligo di adeguamento al nuovo sistema di notifiche decorre dal:
  • 1° gennaio 2020 per prodotti destinati al consumo;
  • 1° gennaio 2021 per prodotti destinati all’uso professionale;
  • 1° gennaio 2022 per prodotti destinati all’uso industriale.
Per le miscele che sono già state notificate il Regolamento consente alle aziende di adeguarsi entro il 2025.
Scenari di esposizione: Lo Scenario di Esposizione (ES) è un’insieme di usi consentiti e di condizioni operative per la sostanza tal quale, o contenuta in una miscela, che devono essere rispettati dall’utilizzatore per una determinata attività svolta: infatti, tali scenari dovranno essere allegati alle Schede Dati di Sicurezza Estese (eSDS) oppure integrati nella scheda stessa e forniti successivamente all’attore della cetena di approvigionamento insieme alla sostanza. Inoltre, l’utilizzatore della sostanza dovrà verificare che il suo utilizzo sia conforme (e sicuro) rispetto a quanto indicato nello Scenario di Esposizione considerando le proprie condizioni operative (scaling). La verifica della conformità allo Scenario di Esposizione è parte integrante della valutazione del rischio chimico e della valutazione del rischio cancerogeno/mutageno ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
I colli contenenti merci pericolose devono riportare in modo leggibile ed indelebile:
    • il numero di identificazione della merce preceduto dalle lettere “UN”, con le dimensioni di seguito riportate:
      Dimensione del collo Dimensioni minime numero ONU e lettere “UN” sul collo
      fino a 5 litri o 5 kg Adeguate alla dimensione del collo
      da 5 a 30 litri/kg 6 mm
      oltre 30 litri o 30 kg 12 mm
  • un’etichetta, a forma di quadrato posto su di una punta di almeno 10 cm di lato, propria della classe ADR a cui appartiene la materia pericolosa.
  • oltre all’etichetta suddetta legata alla classe ed alla natura generale del pericolo, devono essere eventualmente apposte anche altre etichette quando la sostanza presenta pericoli secondari rispetto a quello principale della classe di appartenenza.
  • ove pertinente il marchio pericoloso per l’ambiente (pesce e albero disegnati dentro un rombo di lato 10 x 10 cm);
  • ove pertinente i marchi “frecce di orientamento” (frecce che indicano l’alto) su due facce laterali opposte.

Il Flash Point (Punto di Infiammabilità):

Il punto di infiammabilità (Flash Point) è una delle numerose proprietà chimico-fisiche che possono essere considerate nella valutazione ai fini del trasporto e pericolosità, e nella compilazione delle schede di sicurezza di un materiale. Secondo l’IMDG code (trasporto via mare) e l’ADR, la classe 3 (liquidi infiammabili) comprende quei prodotti che possono dare vapori infiammabili sotto 60°C per il test in vaso chiuso (o 65.6°C in vaso aperto). Il punto di infiammabilità è una proprietà importante perché è la temperatura più bassa alla quale si produce una quantità di vapore sufficiente a formare una miscela con l’aria sulla superficie della sostanza e che può prendere fuoco in presenza di una sorgente esterna di accensione. La situazione di cui sopra è riprodotta in condizioni controllate in laboratorio: in queste condizioni di prova il campione è posto in apposita apparecchiature dotata di un recipiente chiuso (vaso chiuso) o aperto (vaso aperto). La determinazione del Flash Point in vaso chiuso viene effettuata tramite il dispositivo di Pensky-Martens in cui il campione da esaminare si trova all’interno di una coppa chiusa da un coperchio forato e da un otturatore. Il materiale (p.es.rifiuto) viene riscaldato con precisi e costanti incrementi: all’aumentare della temperatura il materiale emetterà dei gas che si miscelano con l’aria presente nella coppa. L’otturatore viene aperto a intervalli prestabiliti ed un piccolo innesco viene diretto verso il foro: l’operazione viene ripetuta finché non si ottiene un breve lampeggiamento. La temperatura a cui avviene tale lampeggiamento (Flash Point), corretta per la pressione barometrica misurata al momento dell’analisi, è il punto di infiammabilità del materiale.
I nostri Servizi

Servizio di consulenza per la realizzazione delle Schede di Sicurezza relative alle miscele pericolose in conformità al Regolamento REACH (Reg. CE n. 1907/2006) e successive modifiche. La realizzazione tiene conto della classificazione armonizzata delle sostanze contenute nell’Allegato VI al Regolamento CLP (Reg. CE n. 1272/2008) così come modificato dal Regolamento (CE) n. 790/2009.

Grazie alla nostra esperienza di produttori di reagenti chimici, la nostra consulenza non si limiterà solamente all’elaborazione della scheda di sicurezza, con noi potrai trovare la soluzione migliore al tuo caso.

Schede Tecniche: elaborazione, aggiornamento e revisione

Servizio di consulenza per la realizzazione delle schede tecniche dei vostri prodotti, al fine di emettere un documento che sia il più completo e sicuro per l’utilizzatore finale. Nella scheda tecnica saranno riportate tutte le informazioni utili alla conservazione, smaltimento, sicurezza ed utilizzo del vostro prodotto.

Etichettatura dei prodotti

Servizio di realizzazione e aggiornamento dell’etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP o CLP), entrato in vigore nell’Unione europea il 20 gennaio 2009, costituisce la nuova legislazione UE in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Tutti i nostri servizi non prevedono un abbonamento, i documenti vengono rilasciati in formato editabile, sarà cura del utilizzatore richiedere la revisione.